Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in attuazione della Legge Anticorruzione n. 190/2012, ha introdotto un importante principio generale di accessibilità agli atti della pubblica amministrazione, il c.d. Diritto di Accesso civico, che riconosce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati di cui la Pubblica Amministrazione aveva omesso la pubblicazione, nei casi in cui vi era obbligata. Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 amplia il concetto di accesso civico, prevedendo la possibilità di accesso a dati e a documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
La normativa vigente prevede tre tipologie di accesso:
- Accesso documentale ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/11990 e ss.ii.mm.
- Accesso civico semplice ai sensi dell'art. 5 co. 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016
- Accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016.
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E DI ACCESSO GENERALIZZATO
Modulo Accesso Civico Semplice
Modulo Accesso Civico Generalizzato
Registi Accesso:
REGISTRO ACCESSO CIVICO/GENERALIZZATO ANNO 2023
REGISTRO ACCESSO CIVICO/GENERALIZZATO ANNO 2022
REGISTRO ACCESSO CIVICO /GENERALIZZATO ANNO 2021
REGISTRO ACCESSO CIVICO /GENERALIZZATO ANNO 2020
REGISTRO ACCESSO CIVICO /GENERALIZZATO ANNO 2019
REGISTRO ACCESSO CIVICO /GENERALIZZATO ANNO 2018
Responsabile Accesso Civico:
Dal 13 febbraio 2023: Dottoressa Fabrizia Schioppo - Dirigente Area 1^ Amministrazione Generale
Dal 2020 al 22 dicembre 2022: Dr. Marco Raponi (Segretario Generale)
Decreto n. 17/2019 - D.Lgs.33/2013 - Delega funzioni per l'esercizio dell'Accesso Civico - Dr. Rodolfo Sordoni